SOSTIENICI
Il 10 Marzo 2007 si è costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 denominata ARCOTENDA ONLUS, con sede in via Michelangelo, 26 - Silvi (Teramo).
L' Associazione non ha fini di lucro ma si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate (diversamenteabili) in ragioni di condizioni fisiche, psichiche e familiari.
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>> Con 5 x 1000 (denuncia dei redditi)
- è sufficente scrivere il nostro Codice Fiscale: 90013290672 nell'opposito riquadro della vostra denuncia dei redditi e firmare. (non avete costi).
>> da Bollettino Postale
- CC.NUMERO : 87737177
- INTESTATO...: Associazione Arcotenda Onlus
- CAUSALE......: Donazione
>> da Bonifico Bancario su Banco Posta
- Codice IBAN: IT10 B076 0115 3000 0008 7737 177
- CodiceBIC/SWIFT (BPPIITRRXXX)
Cin Abi_____ Cab____N.conto
3 - 07601 - 15300 - 000087737177
Normativa sulle donazioni alle ONLUS
Ai sensi del Decreto legislativo n. 460/97, il privato o l'impresa che effettua una donazione può decidere il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.
I PRIVATI soggetti privati possono dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000,00 euro annui; in alternativa, i privati hanno la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro.
LE AZIENDE Per le aziende è possibile dedurre dal reddito d'impresa complessivo le donazioni a favore delle Onlus, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui; in alternativa è possibile dedurre le donazioni a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 25 del reddito d'impresa dichiarato. In tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario conservare la relativa attestazione di donazione, vale a dire: - la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale; - le note contabili o l'estratto conto emesso dalla Banca, in caso di bonifico o Rid; - l'estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore. Sono agevolabili fiscalmente solo le donazioni effettuate tramite sistemi bancari, elettronici e bollettini postali.
PER LE IMPRESE Le imprese o aziende che condividono i progetti di Street Children e vogliono contribuire possono contattarci direttamente. In alcuni progetti o attività anche le donazioni in beni e servizi sono fondamentali per Street Children. Periodicamente anche sul sito vengono lanciati appelli di donazione di particolari prodotti con il motivo della richiesta, destinazione, uso.
Agevolazioni fiscali
Tutte le donazioni fatte a ARCOTENDA onlus sono deducibili e detraibili. E' possibile scegliere se dedurre o detrarre l'importo delle donazioni
*DETRAZIONI: sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
*DEDUZIONI: sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. Le agevolazioni fiscali riportate non sono cumulabili tra loro!
E' possibile quindi:
- dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14,comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n°80 del 14/05/2005).
- detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15,comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
IMPORTANTE
Per fruire di tutte le agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario conservare la relativa attestazione di donazione, ovvero:
- l'estratto conto della carta di credito emessa dalla società gestore
- la ricevuta di versamento in caso di donazione con bollettino postale
- la nota contabile, o l'estratto conto bancario dove si evince il bonifico o il RID
La sola ricevuta rilasciata dall'Associazione relativa ai contributi in contanti non è valida ai fini delle agevolazioni fiscali.
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE (tratto dall'opuscolo dell'Agenzia delle Entrate sulle erogazioni liberali)
In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l'erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni. Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa. Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.
CESSIONI GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:
- cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l'utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
- cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
A) si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
B) il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico,
vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.
Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l'impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria
devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).
| IMPRESA CEDENTE | ONLUS |
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ha l'obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore) deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione |
dichiarazione da rilasciare all'impresa donante; in essa occorre attestare l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto |
Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 18 Marzo 2010 20:05)
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